Da sempre, per i camper, il discorso “sosta” è contraddistinto da ambiguità e incomprensioni. C’è da fare una premessa però: in questo ambito, come del resto in quasi tutte le cose, la maggior parte dei problemi possono essere prevenuti col buon senso e con l’immancabile conoscenza delle regole. Riassumendo ne deriva che i camper sono assimilabili in tutto e per tutto a un normale veicolo stradale (es. automobile). Le regole da seguire, quindi, sono le stesse fino a quando non c’è evidenza di un mutato utilizzo del veicolo, come ad esempio a scopo di campeggio. Se tenete chiusi il gradino di discesa e/o il tendalino (che possono creare situazioni di intralcio alla viabilità o comunque di pericolo), non scaricate o date l’evidenza di aver scaricato acque reflue e lasciate il suolo intorno al mezzo sgombero, in teoria le forze dell’ordine non vi possono dire nulla. Ma attenzione, sappiamo che esiste una grande differenza tra la teoria e la pratica e quindi di seguito elencherò alcuni consigli utili per evitare multe e comunque seccature che in vacanza fa piacere evitare:
In tappe di “puro trasferimento” scegliete di passare la notte nelle aree di servizio delle autostrade, senza eccedere però il tempo della normale sosta di una notte, per poi proseguire di primo mattino. Un maggiore tempo di sosta vi potrebbe essere addebitato al casello di uscita. Questa scelta vi consentirà di usufruire dei servizi messi a disposizione dell’area ed avere la tranquillità di una maggiore sicurezza.
Evitate di sostare, al di fuori delle aree preposte, in zone periferiche le grandi/medie città; sono i luoghi più pericolosi e dove potreste avere disturbi acustici poco gradevoli.
In alta stagione evitate di sostare “in libera” nelle aree a più alto afflusso turistico. Semplificatevi la vita, prenotando con largo anticipo l’area di sosta attrezzata che più vi aggrada.
Se decidete di passare la notte “in libera”, scegliete zone il più possibile lontane da strade ad alto scorrimento. Qui vale la sopraindicata regola del buon senso. Fatevi guidare dalle sensazioni: se un posto vi mette a vostro agio in generale è un buon imput. Guardate sempre la segnaletica cercando possibili divieti. Se si dovessero avvicinare le forze dell’ordine chiedendovi di spostarvi, in generale è meglio non appellarsi alle regole che vi ho riportato di sopra, mostratevi comprensivi e seguire le loro indicazioni. Si, vi potreste appellare in seguito per una multa subita ingiustamente, ma intanto non potete impedirgli di farvela e in generale in vacanza, come del resto nella vita, è meglio evitare situazioni tese. Le regole è bene conoscerle per prevenire non per curare.
Siccome i camper spesso sono più lunghi di una normale automobile, la sagoma potrebbe in sosta, uscire dalle strisce del parcheggio. Scegliete di conseguenza parcheggi in linea e non a spina pesce. Se proprio non si può fare a meno di questa evenienza, assicuratevi almeno che il veicolo non sia di intralcio alla circolazione stradale.
Nelle aree urbane è buona norma parcheggiare il veicolo in parcheggi custoditi. Vi farà stare più tranquilli dal momento che questi veicoli attraggono purtroppo l’attenzione dei ladri per il loro trasportato.
Normativa Nazionale
La sosta camper in Italia: normativa nazionale, specificità, divieti e sanzioni che si applicano alle autocaravan.
Aggiornamento 20 Aprile 2023
Come viene regolata la sosta camper? La normativa italiana, ai fini della circolazione stradale (e la sosta su strada, come sappiamo, fa parte della circolazione), equipara le autocaravan, che è il nome ufficiale dei camper, agli altri autoveicoli, pur con alcune specificità. Vediamo nelle prossime righe quali sono le regole, i divieti e le sanzioni per chi circola con un camper.
Aggiornamento del 20 aprile 2023 con il riepilogo della normativa italiana sulla sosta camper con i relativi divieti e sanzioni.
CIRCOLAZIONE E SOSTA CAMPER SU STRADE PUBBLICHE
Secondo l’articolo 54 comma 1 lettera m) del Codice della Strada, i camper o autocaravan sono veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Essendo dotati di motore e sistema di guida autonoma non vanno confusi con le roulotte (caravan), che sono invece classificate come rimorchi perché necessitano di essere trainate. La circolazione e la sosta dei camper sono regolamentati da un altro articolo del CdS, il 185, le cui disposizioni si possono riassumere come segue:
- i camper o autocaravan, come detto, sono equiparati agli autoveicoli di classe M, le comuni automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per la sosta il riferimento è l’art. 158 CdS);
- i camper o autocaravan possono sostare ovunque sia consentito ma non possono oltrepassare con la loro sagoma la segnaletica orizzontale;
- per i camper o autocaravan in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i comportamenti che possono ricondurre all’attività di campeggio: ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc. L’attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate per i camper;
- i camper o autocaravan che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.
Importante: non è consentito alcun limite d’orario alla sosta dei camper o autocaravan se tale limitazione non è applicata per tutti gli autoveicoli.
È opportuno poi ricordare che in base alle direttive ministeriali (vedi circolare 2 aprile 2007 e del Ministero dei Trasporti e circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 277 del 14 gennaio 2008 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan) e alla giurisprudenza maturata negli ultimi anni, i sindaci che, in violazione di legge, hanno emanato ordinanze tese a selezionare le presenze turistiche, precludendo la circolazione e sosta alle autocaravan, sono stati destinatari di direttive e diffide ministeriali nonché di sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati dagli utenti sanzionati e dalle associazioni di camperisti, costringendoli a revocarle.
È inoltre illegittimo qualsiasi provvedimento dell’ente proprietario della strada che istituisce un divieto di transito, sosta o fermata alle autocaravan basato su asseriti pericoli o rischi per l’ordine e sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, l’igiene e salute pubblica, il decoro, l’ambiente oppure per la presenza di aree attrezzate ovvero prevede stalli di dimensioni minime in mancanza di criteri tecnici correlati alla geometria dell’area.
SOSTA CAMPER: SANZIONI SPECIFICHE PER LE AUTOCARAVAN
Chi scarica da un camper o autocaravan residui organici e acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, è soggetto a una multa da 87 a 344 euro. Per le altre sanzioni che riguardano la sosta camper rimandiamo al già citato art. 158 del Codice della Strada.
AREE ATTREZZATE A SOSTA E PARCHEGGIO DEI CAMPER
Ricordiamo infine, per completezza d’informazione sulla disciplina che regola la sosta dei camper, che l’articolo 7 comma 1 lettera h) del Codice della Strada autorizza i Comuni a istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan (camper). Precisiamo però, come già anticipato, che l’eventuale presenza di un’area attrezzata non vieta di parcheggiare il mezzo in altri luoghi sul territorio comunale, se la segnaletica lo consente.
Nel regolamento del Codice della Strada sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei camper, degli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli, nonché le tariffe per l’uso di tali impianti. Sono stabiliti anche i criteri per l’istituzione da parte dei Comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.